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APPROFONDIMENTI
08 maggio 2009
CARTA DI ROMA
PROTOCOLLO DEONTOLOGICO CONCERNENTE RICHIEDENTI ASILO, RIFUGIATI, VITTIME DELLA TRATTA E MIGRANT
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l’informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista

- Con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai princìpi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando
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la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti dell’infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum
aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale ‘del rispetto della verità
sostanziale dei fatti osservati’ contenuto nell’articolo 2 della Legge istitutiva dell’Ordine, i
giornalisti italiani a:
osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti
asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed
altrove e in particolare a:
a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all’utente la
     massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l’uso di termini impropri;
b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo,
     rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l’attenzione di tutti i
     colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da
     comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche
     attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di
     riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;
c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare
     con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all’identità ed all’immagine che non
     consentano l’identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i
     familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di
     organizzazioni criminali. Inoltre, va tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali
     diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere
     le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze
     dell’esposizione attraverso i media;
d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per
     poter fornire al pubblico l’informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle
     cause dei fenomeni.
IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI
i. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell’Ordine, le Associazioni regionali di Stampa
e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a
richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di
formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la
FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione
di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell’informazione, sia stampata che
radiofonica e televisiva.
ii. Il CNOG e la FNSI, d’intesa con l’UNHCR, promuovono l’istituzione di un Osservatorio
autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili
soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente
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l’evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti
e minoranze con lo scopo di:
           a) fornire analisi qualitative e quantitative dell’immagine di richiedenti asilo, rifugiati,
              vittime della tratta e migranti nei mezzi d’informazione italiani ad enti di ricerca ed
              istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell’Unione Europea e del
              Consiglio d’Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;
           b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell’Ordine dei
              Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell’informazione
              ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.
iii. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa
Italiana si adopereranno per l’istituzione di premi speciali dedicati all’informazione sui richiedenti
asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata
da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.
Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico,
composto da rappresentanti di: Ministero dell’Interno, Ministero della Solidarietà sociale, UNAR
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le
Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.
ALLEGATO: GLOSSARIO
     -   Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato,
         domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di
         Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino
         al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente
         asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è
         quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d’asilo senza
         documenti d’identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti ‘flussi migratori misti’,
         composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.
         Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla
     -
         Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l’Italia ha aderito insieme ad altri
         143 Paesi. Nell’articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona
         che: ‘temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,
         appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese
         di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della
         protezione di tale paese’. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una
         persecuzione individuale.
     -   Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di
         ‘rifugiato’ ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione
         individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio
         nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze
         generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo
         tipo di protezione viene definita ‘sussidiaria’. La maggior parte delle persone che sono
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  riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l’80% nel 2007) riceve un permesso di
  soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.
- Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano
  di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese
  o, se lo ha fatto, l’aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o
  ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima.
  Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un’altra persona ai fini dello sfruttamento. Per
  ‘sfruttamento’ s’intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento
  sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l’asservimento o il prelievo degli
  organi.
  Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il proprio paese
-
  d’origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al
  rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.
- Un migrante irregolare, comunemente definito come ‘clandestino’, è colui che a) ha fatto
  ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di
  destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto
  d’ingresso (diventando un cosiddetto ‘overstayer’); o c) non ha lasciato il territorio del paese
  di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.


aggiornato il 04/06/2009 alle ore 14:48 - Link Permanente
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